1. Mizuno si riserva il diritto di consegnare determinati prodotti (in particolare ma senza limitazione quelli dotati di nuove funzionalità tecnologiche innovative) a determinati tipi di clienti solo segmentando la linea di prodotti sulla base di ragionevoli considerazioni commerciali e imprenditoriali. Ciò può valere anche in caso di lancio di nuovi modelli introdotti sul mercato europeo.
2. Le presenti Condizioni specifiche entreranno in vigore dal 1 giugno 2016 in poi e modificheranno le rispettive condizioni generali di vendita e consegna di Mizuno in vigore nel territorio in cui il rispettivo cliente al dettaglio europeo di Mizuno (di seguito "il Cliente al dettaglio") sta svolgendo le sue attività commerciali (di seguito "Le condizioni generali").
3. L'accettazione dei prodotti da parte del Cliente al dettaglio fornita da Mizuno dopo l'entrata in vigore delle presenti Condizioni specifiche sarà considerata come accettazione delle presenti Condizioni specifiche da parte del Cliente al dettaglio.
4. Mizuno si riserva il diritto di cambiare e/o modificare le Condizioni specifiche in futuro o di sostituirle interamente con una versione più recente (di seguito "la Modifica") a discrezione di Mizuno, ma si impegna a informare il Cliente al dettaglio su tale Modifica prima della sua effettività.
1. Quadro giuridico di riferimento e Regolamenti pertinenti, Principi legali applicabili:
a. Articoli 101 - 105 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che tratta degli abusi di posizioni dominanti sul mercato delle imprese commerciali.
b. La politica europea di segmentazione dei prodotti di Mizuno verso i suoi clienti al dettaglio rientra nella categoria delle relazioni verticali, poiché all'interno della catena di distribuzione noi produttori e fornitori di articoli sportivi agiamo a un livello superiore rispetto a un rivenditore.
c. Tali operazioni verticali e operazioni commerciali sono esaminate sulla base degli articoli sopra citati del TFUE alla luce del Regolamento di esenzione per categoria verticale (UE) del 20 aprile 2010 (VBER2010).
2. Quote di mercato/Definizione del mercato rilevante e sua rilevanza per il sistema di distribuzione europeo di Mizuno:
a. È di fondamentale importanza sottolineare in questo contesto che tutte le suddette disposizioni antitrust nazionali ed europee si applicano solo alle società che dominano il mercato, a meno che le politiche, le pratiche e gli accordi contrattuali verticali non costituiscano una grave violazione delle leggi antitrust applicabili (ovvero le cosiddette "infrazioni hardcore o clausole nere" nei contratti o altri rapporti commerciali tra un fornitore e i suoi rivenditori).
b. Il principio della libertà contrattuale, che è un diritto europeo costituzionalmente garantito come un aspetto della libertà imprenditoriale di ciascun operatore commerciale nel definire i propri rapporti commerciali a sua discrezione, si applica a molte piccole e medie imprese all'interno dell'Unione Europea. Ciò implica che il proprietario del marchio ha il diritto di rifiutare di avviare o di smettere di fare affari con un cliente reale senza che sia necessario fornire un motivo per questo comportamento. In questa categoria non vi è alcun problema di discriminazione (da osservare nella scelta dei partner commerciali), nessun obbligo di fornire determinati prodotti o essere obbligato dalla legge a servire determinati canali del gruppo di rivenditori.
i. Tale libertà, tuttavia, non esiste più o è limitata dalle normative sulla concorrenza applicabili, qualora venissero superate determinate soglie (= quote di mercato). Il principio di base è che una quota di mercato superiore al 30% nel cosiddetto mercato del prodotto e mercato geografico creerebbe una posizione dominante sul mercato.
c. Poiché Mizuno NON detiene una quota di mercato superiore al 30% e non si trova quindi in una posizione dominante sul mercato è, ai sensi della legislazione UE, autorizzata a gestire una politica di segmentazione del prodotto.
In vigore: 1 giugno 2016